Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228, della legge 11 settembre 2020 n. 120, è obbligatorio per ogni professionista iscritto ad un Ordine professionale essere in possesso di un "domicilio digitale" che non è altro che un recapito digitale, legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il possesso di una PEC è un dovere già gravante da alcuni anni sugli iscritti agli Albi ma al quale non si accompagnava una chiara individuazione della sanzione applicabile, sanzione che, invece, è oggi ben definita dalla L. 120/20. La L. 120/20 prevede, infatti, che l'Ordine, dopo aver diffidato l'iscritto che non ha adempiuto all'obbligo di comunicazione della PEC, applichi la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione, sospensione che viene a cessare nel momento della comunicazione dell'avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti che non hanno indicato il proprio recapito PEC, a comunicarlo quanto prima alla Segreteria dell'Ordine.
Ricordiamo che può attivare un indirizzo PEC gratuitamente tramite il nostro Ordine.
La Segreteria rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento
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