Differimento scadenze Sicurezza Antincendio

Sulla G. U. n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha ulteriormente differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza.

Anche le scadenze in materia di prevenzione incendi subiranno tali effetti. In particolare l'art. 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).

Comunicazione Nr. 58 – 18.05.2020

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