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Dirigenti - art.10-15-41

Art. 15
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato.
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico.
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Art. 41
 
Trasparenza del servizio sanitario nazionale

 1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo svolgimento  delle  relative procedure, gli atti di conferimento.

3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi con esse intercorsi.

5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita' previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.

6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

 

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