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Organi di indirizzo politico-amministrativo - art.13 c.1 lett a) art.14

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di indirizzo politico 


1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  b) il curriculum;
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1 entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di archivio.

 

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