Italian (IT)GermanDE-CH-AT

Atti generali

Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanate dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano  disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Via Vincenzo Lancia 8b Vincenzo-Lancia-Str. 8b - 39100 BOLZANO   -   Tel. 0471971818   Fax 0471300672    -   Email: info@ingbz.it    -    PEC: info@cert.ingbz.it   -   Cod. fiscale: 80016120216  -  Cookies policy

Unsere Internetseite verwendet Cookies, um Ihnen einen besseren Dienst zu bieten.

Falls Sie mehr darüber wissen wollen oder detaillierte Anweisungen haben möchten, wie Sie die Verwendung der Cookies ausschließen können, lesen Sie bitte die ausführliche Information.

Durch Klicken auf einen beliebigen Punkt des Bildschirms und Ausführung eines Scroll-Vorgangs oder durch Klicken auf „Stimme zu“ erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung aller Cookies.